SCADENZA — lug 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/08/2022
Indennità di Mancata Contrattazione (in sigla I.M.C.): le Contrattazioni particolari (di Secondo Livello e/o Individuali) dovranno determinare ai Lavoratori benefici almeno pari alla sottostante Indennità di Mancata Contrattazione (I.M.C.). Solo in tali casi, essa non sarà dovuta in quanto assorbita fino a concorrenza dell’ulteriore Contrattazione.
Pertanto, in assenza di Contrattazione, sia essa di Secondo Livello e/o Individuale, la I.M.C. sarà spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel mese di competenza.
Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
In caso di Tempo Parziale, il valore dell’Indennità (I.M.C.) spettante sarà moltiplicato per l’Indice di Prestazione del Lavoratore.
L’Indennità non spetterà agli Apprendisti..
Le ore di sospensione dal lavoro, con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, dovranno essere considerate "neutre" e, quindi, trattate come se nel mese di riferimento la sospensione configurasse un lavoro a Tempo Parziale.