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 SCADENZA — 01/07/2022

Autoferrotranvieri: Indennità retribuzione ferie

Autoferrotranvieri: Indennità retribuzione ferie

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 11/07/2022

A decorrere dal 1° luglio 2022 il primo comma dell'art 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 è sostituito dal seguente:

I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:

- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;

- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;

La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la "retribuzione normale" di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla "indennità retribuzione ferie" istituita dall'articolo 4 dell'accordo di rinnovo del Ccnl 2021-2023.

Indennità retribuzione ferie

Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo.

Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.


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