logo

QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/07/2022

Farmacie Municipalizzate: Aggiornamenti istituti e classificazione ex Ipotesi di accordo 07/07/2022

Farmacie Municipalizzate: Aggiornamenti istituti e classificazione ex Ipotesi di accordo 07/07/2022

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 28/07/2022

Si riportano di seguito i principali istituti innovati dall'ipotesi di accordo 07/07/2022

Indennità di funzione quadri

Per i lavoratori inquadrati ai livelli 1° Q e 1° super e 1° C di cui all’articolo 10 del presente contratto collettivo nazionale è attribuita una Indennità Quadri strettamente collegata con l’esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, il cui ammontare è riportato nella Tabella C, e che viene corrisposta per 14 mensilità.

Tale indennità fa parte della retribuzione individuale.

LIVELLO

NUOVA I.Q AL 01.07.2022

1° livello Q

160,00

1° livello super

150,00

1° livello C

145,00

Una tantum

Per quanto concerne il periodo di vacanza contrattuale viene attribuito a tutto il personale in forza alla data di stipula dell’ipotesi di accordo (7 luglio 2022), incluso il personale assunto con contratto a termine, un riconoscimento economico calcolato forfetariamente pari a Euro 500,00 al 1° livello, riparametrato per i diversi livelli di inquadramento ed alle scadenze riportate nella tabella D;

Al personale assunto nel periodo 01.01.2022 - 07.07.2022 l’importo di tale riconoscimento economico (ex tabella D) verrà corrisposto pro quota (rispetto al periodo di lavoro effettuato nel suddetto periodo), intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.

Per i dipendenti con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Detta indennità non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR.

LIVELLO

1a tranche
alla ratifica dell'Ipotesi di accordo

2a tranche
con cedolino gennaio 2023

TOTALE

INDENNITÀ'

1° livello Q

291,11

291,11

582,21

1° livello super

281,10

281,10

562,20

1° livello C

268,53

268,53

537,06

livello + 12 anni

250,00

250,00

500,00

1° livello + 2 anni

250,00

250,00

500,00

1° livello

250,00

250,00

500,00

2° livello

221,82

221,82

443,65

3° livello

210,58

210,58

421,17

4° livello

195,81

195,81

391,62

5° livello

180,35

180,35

360,71

6° livello

168,42

168,42

336,85

 

Art. 24 - indennità di reperibilità

Comma aggiunto

"2. Qualora il dipendente sia tenuto saltuariamente agli obblighi di cui alle lettere a) e b), in conseguenza all’attuazione di turni con altre farmacie, le indennità relative saranno erogate esclusivamente in proporzione ai periodi di effettivo adempimento dei detti obblighi".

Art. 10 - Classificazione del personale

Il personale è classificato come segue:

1) QUADRO.

Vi appartengono i lavoratori inquadrati al livello 1°Q, al Primo Livello Super, 1° C ossia quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, nei limiti delle direttive generali impartite dalla direzione aziendale, ricoprono funzioni nell’ambito di posizioni di massimo livello organizzativo e/o sovrintendono con continuità ad unità produttive e/o ad organizzazioni o funzionali in campo sanitario e/o amministrativo e/o commerciale, ovvero, pur sempre nei limiti delle direttive impartite dalla direzione aziendale, svolgono in tali articolazioni, con ampia autonomia operativa, compiti implicanti funzioni di analoga importanza e di responsabilità.

Livello 1°Q:

- Farmacisti direttori di aziende che gestiscono fino a numero 3 farmacie anche quando abbiano la direzione di una di esse;

- Capi servizio e/o responsabili di importanti settori aziendali (amministrativo, logistico, farmaceutico, etc.), i quali operino in aziende di particolare complessità con compiti organizzativi e gestionali;

- Capi Area.

Livello 1 ° Super:

- Farmacista Direttore di Farmacia;

- Farmacista Direttore di Magazzino

 Livello 1° C

- Funzionario amministrativo, tecnico o commerciale cui vengano attribuite mansioni specialistiche di elevato livello con responsabilità di impostazione tecnica e/o di budget, con responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro.

- Farmacista collaboratore cui è attribuito il compito di coadiuvare il direttore di farmacia a struttura complessa con orario di apertura a battenti aperti non inferiore a 12 ore giornaliere con carattere continuativo per l’arco dell’intero arco solare

- Farmacista collaboratore cui è attribuita la responsabilità ed il coordinamento di specifiche attività che riguardano l’intero comparto aziendale e/o che svolge particolari funzioni diverse da quelle normalmente svolte in farmacia

2) IMPIEGATO

Primo livello.

Vi appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva nel sovraintendere unità produttive e che operino con carattere di iniziativa e di ampia autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, ad esempio:

- Farmacista Collaboratore;

- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio tecnico con strutture organizzative di particolare articolazione e/o che operi in condizioni di ampia autonomia;

- Responsabile di C.E.D. e/o analista C.E.D. con elevata capacità di intervento e competenza professionale che analizza e realizza procedure informatiche in strutture organizzative complesse;

- Biologo. 

Primo livello + 2 anni

- Farmacista Collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di almeno 24 mesi 

Primo livello + 12 anni

- Farmacista Collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di almeno 12 anni 

Secondo livello.

Al secondo livello appartengono lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori che richiedono specifica preparazione e competenza tecnica ed amministrativa, ad esempio:

- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio tecnico;

- Analista programmatore C.E.D.;

- Capo magazziniere. 

Terzo livello.

Al terzo livello appartengono i lavoratori che, utilizzando particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, svolgono attività anche con uso di strumenti e macchinari, che comportano una adeguata capacità professionale comunque acquisita, ad esempio:

- Capo settore di magazzino che oltre a svolgere le mansioni del personale assegnato al settore, coordina e controlla l’operato del gruppo;

- Coadiutore specializzato di farmacia cui è affidata la conduzione di reparti autonomi di vendita di prodotti parafarmaceutici;

- Impiegato di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale che intrattiene rapporti funzionali con altri settori aziendali e con rappresentanti esterni;

- Impiegato amministrativo con particolare ed autonoma competenza in vari settori della contabilità generale o nell'ambito tecnico-commerciale. 

Quarto livello.

Al quarto livello appartengono i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, ad esempio:

- Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti autonomi;

- Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo;

- Operatore specializzato che esplichi mansioni in autonomia operativa nei vari reparti aziendali, anche in mobilità tra magazzino e farmacia;

- Operatore di C.E.D.;

- Addetto amministrativo e addetto tecnico, che svolge con maggiore professionalità ed esperienza, e in condizione di relativa autonomia operativa, le operazioni richieste. 

Quinto livello.

Al quinto livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche, ad esempio:

- Video-terminalista;

- Addetto ad uffici amministrativi che nel rispetto delle procedure stabilite compie operazioni ricorrenti.

- Commesso di magazzino;

- Commesso di farmacia;

- Fattorino;

- Centralinista;

- Autista. 

Sesto livello.

Al sesto livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori che richiedono semplici conoscenze pratiche, ad esempio:

- Addetto alle pulizie. 

Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono essere esercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che possono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e la necessità di introdurre ulteriori figure professionali nell'ambito del sistema di inquadramento.

Le Parti, dunque, condividono l’esigenza di costituire una Commissione Paritetica che avrà il compito dì monitorare l’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni della Farmacia dei Servizi e indicare proposte di implementazione e/o adeguamento della classificazione del personale dipendente.

Part time

Sono abrogati i commi 9, 10, 11 e 16 dell'art. 8 del CCNL 22.07.2013

Art. 38 - Provvedimenti disciplinari

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;

2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);

3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione individuale di cui all'art. 17.

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

 

> Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;

- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;

- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

 

> Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;

- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

 

> Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;

- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;

- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 37 comma 1, 2 e 3

- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;

- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;

- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;

- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

 

> L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento

- Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

- L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

- Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

 


Consulta altre notizie