SCADENZA — lug 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 11/07/2022
Ai sensi del Ccnl 24.07.2019 come modificato dall'Accordo 26/11/2020, qualora non venga definito un un accordo sul premio di risultato entro il maggio 2022, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di luglio 2022, i seguenti importi:
Livello |
Euro |
A, B |
186,00 |
1, 2, 3 |
158,00 |
4, 5 |
140,00 |
6S, 6, 7 |
112,00 |
Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto.
Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2019. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.