SCADENZA — set 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 14/12/2022
Si propone di seguito l'elenco dei principali istituti innovati dal CCNL 10/09/2022
Retribuzione - elemento distinto (Aziende non aderenti alla bilateralità)
L’azienda che ometta il versamento della quota contributiva all'Ente Bilaterale è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad €. 25,00 lordi.
L’ E.D.R. viene corrisposto per tutte le mensilità previste nel CCNL e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Retribuzione - elemento distinto (Aziende non aderenti al fondo assistenza sanitaria integrativa)
L’azienda/centro sportivo/associazione che ometta il versamento delle quote per il finanziamento del fondo di assistenza sanitaria integrativa è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
Banca ore
Nell’ambito della contrattazione aziendale o individuale, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore.
Congedo matrimoniale In caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un periodo di congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
Festività
Festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale: Qualora una delle festività dovesse cadere nel giorno di riposo settimanale, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto unitamente alla retribuzione mensile.
Infortunio
Trattamento economico:
A copertura della giornata nella quale avviene l’infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, è previsto a carico del datore di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore infortunato di un’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto.
L’indennità carico azienda/centro sportivo/associazione, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per un massimo di 180 giorni.
Lavoro domenicale
maggiorazione del 10%.
Lavoro festivo
maggiorazione del 10%.
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste per il Lavoro straordinario da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.
Resta fermo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tali maggiorazioni sono omnicomprensive e non cumulabili.
Lavoro notturno
Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
Lavoro straordinario
Maggiorazioni |
|
Lavoro straordinario diurno feriale |
20% |
Lavoro straordinario notturno |
50% |
Lavoro straordinario festivo |
30% |
Malattia
Aspettativa: il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà chiedere di usufruire di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione.
Qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi.
Maternità
Durante l’intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l’indennità INPS e l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione giornaliera.
In riferimento alle festività che cadono nel periodo di assenza obbligatoria ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS che il datore di lavoro dovrà versare fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Part-time
Tipologie: Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. "orizzontale", come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b. "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, de mese o dell’anno;
c. "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".
Clausole di flessibilità ed elastiche: le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole che possono prevedere:
a. Clausola flessibile: la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. Clausola elastica: la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Nel caso in cui le clausole elastiche permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa, l’orario di lavoro non può superare il limite delle 40 ore settimanali, a meno che non si versi in una dimensione di flessibilità generale. Resta comunque salvo l’utilizzo della banca delle ore.
Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell’orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile o elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione.
Lavoro supplementare: le ore supplementari sono compensate con la retribuzione di fatto maggiorata delle seguenti percentuali:
- 32,40% lavoro supplementare;
- 27,50% lavoro supplementare festivo;
- 29% lavoro supplementare notturno.
Trattamento economico e normativo: Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale
>Ferie, permessi e altre assenze : hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di ore di permessi proporzionato in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso dell’anno (di calendario). Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia, nonché per tutti gli istituti contrattuali indiretti previsti dal presente contratto collettivo.
>Malattia : la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionato sulla base delle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso di:
- 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
- 180 giorni di calendario nell’arco di 36 mesi in caso di malattia per sommatoria;
- 720 giorni di calendario nell’arco di 48 mesi per le malattie di particolari gravità, comprovate da certificazione medico-sanitaria.
>Infortunio: la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionata in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nell’arco di 180 giorni.
Periodo di prova
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro per tutti i livelli.
Retribuzione - elementi
Retribuzione normale: La normale retribuzione è costituita da:
a. paga base nazionale conglobata
b. premi di risultato variabili
c. EDR
d. scatti di merito o professionalità
e. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
Retribuzione di fatto: La retribuzione di fatto è costituita dalle voci riportate sopra e da tutti gli elementi di carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, i premi di risultato variabili e le gratificazioni straordinarie una tantum e ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge
Trasferta
Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell’importo delle spese di viaggio e delle altre spese eventualmente sopportate per conto dell’Azienda/centro sportivo/associazione, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il cui importo sarà fissato dalla contrattazione di 2° livello o da regolamento interno.