SCADENZA — set 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 17/11/2022
Di seguito le modifiche apportate dal CCNL 26.09.2022 agli istituti contrattuali, con decorrenza 01.09.2022:
a) Descrizione dell'intensificazione |
Maggiorazione oraria |
|
Se "in prolungato" * |
Se "in spezzato " * |
|
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale |
3% |
6% |
Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale |
6% |
9% |
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
14% |
In regime diurno in giorno festivo |
- |
19% |
In regime notturno in giorno feriale |
14% |
17% |
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
19% |
In regime notturno in giorno festivo |
- |
24% |
Accredito del saldo positivo della Banca delle Ore (in caso di cessazione o richiesta di liquidazione per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R.) |
Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15% |
Il Lavoratore dipendente matura 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.
Per ciascun mese a tempo pieno lavorato, quindi matura un rateo di 13,33 ore di ferie.
Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile Normale comprensiva dell'ev. Indennità di turno "6+1+1".
Turnisti "6+1+1": saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 16 ore.
Risarcimento per mancato godimento ferie: i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente dal terzo anno solare precedente, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30%.
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi.
La presente Indennità sarà ininfluente nella determinazione della tredicesima mensilità, delle festività, delle ferie, del T.F.R.
In caso di mancata Contrattazione di Secondo livello spetta l’Indennità di Mancata Contrattazione.
Essa è spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel mese di competenza. Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
In caso di Tempo Parziale, il valore dell’Indennità spettante sarà moltiplicato per l’Indice di Prestazione del Lavoratore; l’Indennità non spetterà agli Apprendisti.
L’Indennità è ininfluente nel calcolo annuale delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R.
Determinazione dell'indennità
L’importo dell’Indennità si determina moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo (H) dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula:
VM x H
Livello |
Valore Mensile (VM) dell’Indennità |
Dirigente |
239,40 |
Quadro |
166,95 |
Al |
138,60 |
A2 |
125,37 |
B1 e Op. Vendita di 1a |
112,14 |
B2 e Op. Vendita di 2 a |
101,43 |
C1 e Op. Vendita di 3 a |
90,72 |
C2 e Op. Vendita di 4 a |
81,27 |
D1 |
71,83 |
D2 |
63,00 |
Assenze |
Correttivo H |
0 |
1,00 |
1 |
0,90 |
2 |
0,81 |
3 |
0,73 |
4 |
0,60 |
5 |
0,50 |
6 |
0,40 |
7 |
0,30 |
8 |
0,20 |
9 |
0,10 |
Da 10° in poi |
0,00 |
I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio convenzionale:
O.L.M. - O.Lav./8 = Assenze nel mese
"O.L.M." = Ore Lavorabili nel Mese
"O.Lav." = Ore Ordinarie Lavorate nel Mese
Un resto pari o superiore a 0,5 determina l’incremento di un giorno intero di assenza.
Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza.
Importi lordi dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in base alle assenze
già corretti dal Correttivo "H"
Assenze nel mese |
Livelli d’inquadramento contrattuale |
|||||||||
Dirigente |
Quadro |
A1 |
A2 |
B1 e Op. 1a |
B2 e Op. 2a |
C1 e Op. 3a |
C2 e Op. 4a |
D1 |
D2 |
|
0 |
239,40 |
166,95 |
138,60 |
125,37 |
112,14 |
101,43 |
90,72 |
81,27 |
71,83 |
63,00 |
1 |
215,46 |
150,26 |
124,74 |
112,83 |
100,93 |
91,29 |
81,65 |
73,14 |
64,65 |
56,70 |
2 |
193,91 |
135,23 |
112,27 |
101,55 |
90,83 |
82,16 |
73,48 |
65,83 |
58,18 |
51,03 |
3 |
174,76 |
121,87 |
101,18 |
91,52 |
81,86 |
74,04 |
66,23 |
59,33 |
52,44 |
45,99 |
4 |
143,64 |
100,17 |
83,16 |
75,22 |
67,28 |
60,86 |
54,43 |
48,76 |
43,10 |
37,80 |
5 |
119,70 |
83,48 |
69,30 |
62,69 |
56,07 |
50,72 |
45,36 |
40,64 |
35,92 |
31,50 |
6 |
95,76 |
66,78 |
55,44 |
50,15 |
44,86 |
40,57 |
36,29 |
32,51 |
28,73 |
25,20 |
7 |
71,82 |
50,09 |
41,58 |
37,61 |
33,64 |
30,43 |
27,22 |
24,38 |
21,55 |
18,90 |
8 |
47,88 |
33,39 |
27,72 |
25,07 |
22,43 |
20,29 |
18,14 |
16,25 |
14,37 |
12,60 |
9 |
23,94 |
16,70 |
13,86 |
12,54 |
11,21 |
10,14 |
9,07 |
8,13 |
7,18 |
6,30 |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Lavoratori giornalieri a tempo pieno: l’intervallo normale potrà essere da 30 minuti ad un massimo di 2 ore.
In caso di intervallo superiore a 2 ore, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta l’Indennità di Pausa Prolungata, pari al 20% della R.O.N. del Lavoratore.
Trattamento economico: l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una retribuzione o un’integrazione dell’indennità INAIL, nelle seguenti misure:
- il giorno dell’infortunio: sarà retribuito come se esso fosse stato regolarmente lavorato;
- dal 1° al 3° giorno: sarà retribuito con il 60% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata per i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che il lavoratore avebbe dovuto effettuare, con esclusione delle voci correlate alla presenza;
- dal 4° al 90° giorno: integrazione pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza;
- dal 91° giorno: vi sarà un’integrazione pari al 10% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza.
Sono previste le seguenti maggiorazioni della R.O.N. correlate alla particolare configurazione dell’orario ordinario di lavoro:
Descrizione del turno |
Profilo Orario "6 + 1" |
Profilo Orario "H24 - 6 +1 +1" |
Diurno feriale |
- |
(€35,00) 1 |
Notturno feriale |
12% |
10% 2 |
Diurno festivo (compreso domenica) |
12% |
10% 2 |
Notturno di sabato |
15% |
12% 2 |
Notturno festivo |
15% |
12% 2 |
1 "Indennità Turno 6+1+1" di € 35,00/mese.
2 In aggiunta all'indennità di turno.
La durata normale dell’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere fissata nel Contratto d’assunzione, oltre 40 ore ma entro il limite di 45 ore.
Una volta superato l’orario di lavoro normale (dalla 46° ora settimanale), decorrerà la qualificazione del lavoro straordinario (v. infra).
Indennità di attesa: si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195 ore/mese), per cui è previsto in aggiunta una specifica "Indennità di attesa" di lordi € 4,00 per ciascuna ora prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45a ora settimanale.
In caso di superamento della 45° ora settimanale, retribuire anche le ore eccedenti come lavoro straordinario.
Maggiorazioni sulla RON (Retribuzione Oraria Normale): La retribuzione dello straordinario sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.:
Lavoro straordinario |
Maggiorazione oraria |
|
Se "in prolungato"* |
Se "in spezzato " * |
|
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali |
14% |
17% |
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali |
17% |
20% |
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
25% |
In regime diurno in giorno festivo |
- |
30% |
In regime notturno in giorno feriale |
25% |
28% |
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
30% |
In regime notturno in giorno festivo |
- |
35% |
Straordinario con permesso/riposo compensativo** |
Maggiorazione oraria |
|
Se "inprolungato" * |
Se "in spezzato " * |
|
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell’orario di lavoro normale |
3% |
6% |
Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell’orario di lavoro normale |
6% |
9% |
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
14% |
In regime diurno in giorno festivo |
- |
19% |
In regime notturno in giorno feriale |
14% |
17% |
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
19% |
In regime notturno in giorno festivo |
- |
24% |
In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore (per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario) |
Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% |
Trattamento economico: Retribuzione Aziendale o Integrazione all’Indennità INPS:
- Dal 1° al 3° giorno (Carenza): retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità (es. indennità di cassa).
Nel corso dell’ultimo anno solare, computato a ritroso dal compiersi del periodo di carenza considerata, si corrisponderà l’integrazione solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate.
- Dal 4° al 20° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione;
- Dal 21° al 180° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 30% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione.
- dal 181° giorno fino al termine del periodo di conservazione del posto (ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS) , l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale, esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione.
Durante il periodo "obbligatorio", ivi compresi i casi di interdizione anticipata e posticipata, l’Azienda integrerà una quota all’Indennità INPS atta a garantire la retribuzione mensile normale che sarebbe spettata alla Lavoratrice, ad esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione.
|
a) Descrizione del Lavoro Supplementare |
b) Maggiorazione oraria |
|
Se "in prolungato" * |
Se "in spezzato" * |
||
A |
Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale |
25% |
28% |
B |
Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale |
28% |
31% |
C |
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
36% |
D |
In regime diurno in giorno festivo |
- |
41% |
E |
In regime notturno in giorno feriale |
36% |
39% |
F |
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
41% |
G |
In regime notturno in giorno festivo |
- |
46% |
La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti (di calendario):
Livello |
Periodo di prova previsto |
Recesso azienda - durata minima* |
Preavviso del Lavoratore ** |
Dirigente, Quadro, A1 e A2 |
180 giorni |
30 giorni |
15 giorni |
B1 e Op. Vendita di 1a Cat. |
150 giorni |
25 giorni |
13 giorni |
B2 e Op. Vendita di 2a Cat. |
150 giorni |
25 giorni |
13 giorni |
C1 e Op. Vendita di 3a Cat. |
120 giorni |
20 giorni |
10 giorni |
C2 e Op. Vendita di 4a Cat. |
90 giorni |
15 giorni |
8 giorni |
D1 |
60 giorni |
10 giorni |
5 giorni |
D2 |
30 giorni |
5 giorni |
3 giorni |
* Clausola di durata minima del Patto di Prova:
Salvo che per le ragioni che avrebbero potuto determinare cessazioni per giusta causa o giustificato motivo, solo superato tale periodo minimo indicato in Tabella, ed entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall’Azienda, anche se il Lavoratore fosse legittimamente assente (malattia, infortunio ecc.), senza obbligo di preavviso o d’indennità sostitutiva. Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il T.F.R., oltre che le retribuzioni dirette e differite maturate nel periodo.
** Preavviso del Lavoratore: Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto.
Sospensione del Patto di Prova: Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell'Azienda, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% della durata del Patto di Prova (v. "Recesso azienda - durata minima" nella tabella precedente). Il periodo conseguente alla sospensione è considerato neutro, potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario.
Contratto a Tempo Determinato
La durata del Patto di prova dovrà essere proporzionata alla durata iniziale del Contratto a termine, nel rispetto del limite massimo di durata del Patto di un terzo rispetto alla durata iniziale del Contratto stesso:
Durata Iniziale del Contratto a Tempo Determinato |
Durata del Periodo di prova nel Tempo Determinato, in funzione del livello e della durata iniziale del Contratto a Tempo Determinato |
||||||
Dirigente, Quadro, A1 e A2 |
B1 e Op. Vendit a di 1a Cat. |
B2 e Op. Vendit a di 2a Cat. |
C1 e Op. Vendita di 3a Cat. |
C2 e Op. Vendita di 4a Cat. |
D1 |
D2 |
|
A. 1 Mese |
10 |
10 |
10 |
10 |
7 |
5 |
5 |
B. 2 Mesi |
20 |
20 |
20 |
20 |
15 |
10 |
5 |
C. 3 Mesi |
30 |
30 |
30 |
30 |
22 |
15 |
7 |
D. 4 Mesi |
40 |
40 |
40 |
40 |
30 |
20 |
10 |
E. 5 Mesi |
50 |
50 |
50 |
49 |
37 |
25 |
12 |
F. 6 Mesi |
60 |
60 |
60 |
59 |
44 |
30 |
15 |
G. 7 Mesi |
70 |
70 |
70 |
69 |
52 |
35 |
17 |
H. 8 Mesi |
80 |
80 |
80 |
79 |
59 |
39 |
20 |
I. 9 Mesi |
90 |
90 |
90 |
89 |
67 |
44 |
22 |
J. 10 Mesi |
100 |
100 |
100 |
99 |
74 |
49 |
25 |
K. 11 Mesi |
110 |
110 |
110 |
108 |
81 |
54 |
27 |
L. 12 Mesi |
122 |
122 |
122 |
120 |
90 |
60 |
30 |
M. Oltre 12 Mesi (oltre 12 mesi, si applicherà lo stesso periodo di prova previsto per i Lavoratori assunti a tempo determinato) |
180 |
150 |
150 |
120 |
90 |
60 |
30 |
Clausola di durata minima del Patto di Prova:
Tale clausola dovrà essere rispettata a partire da Contratti a termine di durata iniziale di almeno 6 mesi.
Invece, per i contratti a termine di durata iniziale fino a 6 mesi, il recesso delle Parti sarà libero in costanza di periodo di prova ma superata la diversa Clausola di durata minima, così quantificata:
- per il recesso aziendale: 50% del periodo di prova spettante in funzione del livello e della durata iniziale del contratto a termine, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5 o all’unità inferiore in caso di decimale fino a 0,4;
- per il recesso del lavoratore: 30% del periodo di prova spettante in funzione del livello e della durata iniziale del contratto a termine, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5 o all’unità inferiore in caso di decimale fino a 0,4.
Quadri: Il Periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6 mesi per i Quadri di nuova assunzione, o in Mobilità Verticale.
Trattamento complessivo: E’ costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore, in denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre le prestazioni Sanitarie Integrative e Assicurative e di Welfare Contrattuale. Esso comprende:
- la P.B.N.C.M.,
- l’Elemento Perequativo Mensile Regionale,
- gli Aumenti periodici di anzianità,
- l’Indennità di Mancata Contrattazione, o gli eventuali benefici della Contrattazione di Secondo livello,
- le voci previste dal Contratto Individuale (es. il Superminimo, le Indennità correlate ai modi della prestazione (lavoro notturno, festivo, ecc.),
- le Indennità correlate alla mansione,
- le prestazioni contrattualmente dovute per il Welfare Contrattuale, l’Assistenza Sanitaria Integrativa e le garanzie Assicurative Vita.
Paga Base Nazionale Conglobata Mensile o "P.B.N.C.M.":
Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente definita, commisurata alla Categoria e livello d’inquadramento professionale. Essa è comprensiva anche dell’ex indennità di contingenza e dell’E.D.R.
Retribuzione Mensile Normale o "R.M.N.": S’intende la retribuzione "fissa" mensile lorda, costituita dai seguenti elementi:
- Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
- Elemento Perequativo Mensile Regionale;
- Aumenti periodici d’anzianità (c.d. scatti);
- Superminimi "ad personam";
- tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale o Collettiva, che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite e il T.F.R.
Retribuzione Mensile di Fatto o "R.M.F.": S’intende l’importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali collettive e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, stabili, condizionate e variabili del periodo considerato quali, oltre alla R.M.N., delle seguenti:
- Indennità di Vacanza Contrattuale;
- Indennità di Mancata Contrattazione o, in alternativa, gli eventuali importi previsti dalla Contrattazione di secondo livello;
- Indennità correlate alla mansione (ad esempio: indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, indennità di maneggio denaro, Indennità di Cassa, ecc.);
- Retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
- Eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
- Integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al Lavoratore un certo importo fisso preventivamente concordato;
- Premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, Partecipazione agli utili, ecc.);
- Indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso, di trasporto, ecc.).
Retribuzione Annuale Lorda o "R.A.L." del Dirigente e del Quadro : sarà composta dalle diverse voci retributive:
- P.B.N.C.M.,
- Elemento Perequativo Regionale Mensile,
- Indennità mensile di Mancata Contrattazione,
- Scatti di anzianità
- eventuale Superminimo Individuale
- ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente.
Contratto di Stabilizzazione: non sarà più attivabile, se non a mezzo di Contratto di Secondo livello. Viceversa, per i Contratti di Stabilizzazione già instaurati, continuerà ad essere applicata, fino alla loro naturale scadenza o stabilizzazione del contratto, la previsione di cui al previgente CCNL del 2018.
Lavoratori di prima assunzione: i lavoratori non in possesso dei requisiti anagrafici di Legge previsti per l'Apprendistato, né delle necessarie pregresse competenze sulle mansioni richieste, possono essere inquadrati nel periodo iniziale di formazione, al livello inferiore rispetto a quello altrimenti spettante:
Livelli iniziali, di approdo e durata della formazione nelle Condizioni d’ingresso:
Livello iniziale |
Mesi di Durata |
Livello di approdo |
Quadro |
36 |
Dirigente |
Al |
30 |
Quadro |
A2 |
22 |
A1 |
B1 |
22 |
A2 |
B2 |
20 |
B1 |
Op. di Vendita 2° Cat. |
Op. di Vendita 1° Cat. |
|
C1 |
20 |
B2 |
Op. di Vendita 3° Cat. |
Op. di Vendita 2° Cat. |
|
C2 |
18 |
C1 |
Op. di Vendita 4° Cat. |
Op. di Vendita 3° Cat. |
|
D1 |
16 |
C2 |
D2 |
14 |
D1 |
1 I tempi di formazione s’intendono di effettivo lavoro.
A decorrere dal 01.01.2022, il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari a:
- per il livello Dirigente: € 2.600/anno
- per il livello Quadro: € 1.300/anno
- per gli altri livelli ed Operatori di Vendita: € 660/anno.
L’erogazione è annuale, fermo restando che, in caso di cessazione del Lavoratore, dall’anno 2023, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente.
Spetta a tutti i lavoratori, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori "Agili". Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Per l'anzianità di servizio effettivamente maturata presso la stessa Azienda, il Lavoratore avrà diritto a 5 aumenti biennali della sua Retribuzione Mensile, a titolo di Scatti.
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’apprendistato (con esclusione dei periodi non lavorati per oltre 15 giorni continuativi).
L'importo degli scatti maturati, sarà corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il "biennio" d’anzianità effettivamente lavorato.
La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale dovuta al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL.
Scatti "biennali", valori espressi in Euro
Livelli |
Importo lordo del singolo scatto |
Dirigente |
88,00 |
Quadro |
60,00 |
Al |
50,00 |
A2 |
43,00 |
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria |
37,00 |
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria |
34,00 |
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria |
30,00 |
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria |
26,00 |
D1 |
22,00 |
D2 |
17,00 |
In occasione di un nuovo scatto d’anzianità, l'importo riportato nella Tabella che precede, dovrà sommarsi all’importo degli scatti già precedentemente maturati.
In caso di passaggio di livello d’inquadramento, al numero e all’importo degli scatti già maturati si sommeranno gli scatti che matureranno nel nuovo livello, sempre entro il limite massimo di 5 biennali.
In caso di cambio di Categoria, con approdo alla categoria dei Quadri o dei Dirigenti, l’importo degli scatti già maturato sarà riconosciuto al Lavoratore quale "Superminimo Assorbibile Ad Personam" e gli scatti inizieranno nuovamente a maturare nella nuova Categoria, sempre entro il limite massimo di 5 scatti biennali.
La decorrenza del primo scatto sarà dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il "biennio d’anzianità" effettivamente lavorato nella nuova Categoria.
Gli scatti d’anzianità, salvo quelli maturati nelle pregresse Categorie, non potranno essere assorbiti da aumenti di merito o da altri aumenti contrattuali.
Azienda proveniente da altro CCNL: all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato e riparametrato in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fossero previste maggiori mensilità.
Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco per se e per ciascun convivente a carico;
2. il rimborso dell’eventuale affitto contrattualmente dovuto all’eventuale locatore o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio di proprietà. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 4, il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine;
3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 3 settimane. Si riconoscerà per ciascun convivente il 30% della diaria;
4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva.
Lavoratore trasferito all’estero: oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore.