SCADENZA — gen 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 12/01/2023
Ai soli lavoratori in forza al 29.12.2022, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al 4° livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.
L'importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
LIV. |
01.01.2023 |
01.03.2023 |
Quadri |
347,22 |
260,42 |
1° |
312,78 |
234,58 |
2° |
270,56 |
202,92 |
3° |
231,25 |
173,44 |
4° |
200,00 |
150,00 |
5° |
180,69 |
135,52 |
6° |
162,22 |
121,67 |
7° |
138,89 |
104,17 |
Operatori di Vendita |
|
|
la Categoria |
188,79 |
141,60 |
2a Categoria |
158,50 |
118,88 |
Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 - 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
L'importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del T.F.R.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione degli importi avverrà con i criteri di proporzionalità.