SCADENZA — ott 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/12/2023
Il ccnl 25.10.2023 ha modificato i seguenti istituti contrattuali:
Rol: Sono riconosciute 31,5 ore annue di R.O.L. e/o permessi retribuiti, da usufruirsi anche a giornate, riproporzionate al regime orario del singolo lavoratore.
Tali c.d. R.O.L. e/o permessi retribuiti, ove non assegnati e goduti oltre il mese di marzo dell’anno successivo saranno retribuiti - se non compensati dall’azienda.
Part time orizzontale: la durata giornaliera non può essere inferiore alle 4 ore, quella settimanale non inferiore alle 20.
Maggiorazioni per lavoro straordinario, supplementare, notturno e festivo: Gli incrementi dei minimi previsti dal ccnl 25.10.2023 non hanno incidenza sugli istituti variabili ed incentivanti, per i quali si farà riferimento per lo stipendio minimo mensile, esclusivamente alla seguente tabella per tutta la vigenza dell’attuale parte economica (30.06.2026):
Livello |
Importo |
1S |
1.542,48 |
1 |
1.399,66 |
2A |
1.279,69 |
2B |
1.199,71 |
3 |
1.114,02 |
4 |
1.005,47 |
5 |
948,34 |
6 |
891,21 |
7 |
799,81 |
8 |
719,83 |
9 |
571,29 |