SCADENZA — nov 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 06/10/2023
Ai soli lavoratori che risultino in forza al 01.11.2023, titolari di un importo a titolo di superminimo collettivo di cui all’accordo integrativo dell’11 giugno 2012, verrà riconosciuto un nuovo superminimo collettivo determinato in misura tale da garantire che, per effetto dell'Accordo ponte 03/10/2023 derivi, in ogni caso, a favore dei suddetti lavoratori un incremento della somma tra paga tabellare e superminimo collettivo non inferiore ad euro 40,00 mensili.
Il superminimo collettivo non concorre alla quantificazione della paga giornaliera ed oraria ma è utile ai fini del calcolo del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso e sarà non assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali a qualsiasi titolo riconosciuti.