SCADENZA — feb 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 02/02/2023
Si riporta di seguito una sintesi delle principali innovazioni apportate dal CCNL 20/01/2023
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
a. lavoro straordinario diurno 25%
b. lavoro straordinario notturno 48%
c. lavoro straordinario festivo 45%
Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali, da ripartire su 5 o 6 giorni settimanali.
Divisore orario
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l' importo mensile per " 208 "
Salario di ingresso e start up
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 2°, 3° e 4°, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello orinario di inquadramento come di seguito indicato:
- primo anno: 7,5%
- secondo anno: 5%
Start up: Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come sopra indicato.
14esima
la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31 gennaio 2023 e, in tal caso, verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Indennità di cassa
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un' indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Infortunio
A copertura della giornata nella quale avviene l' infortunio è previsto a carico del datore di lavoro la corresponsione di un' intera quota giornaliera della retribuzione.
L' indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere
- il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per il giorno dell' evento;
- il 60% della retribuzione lorda globale di fatto per i successivi 3 giorni di carenza;
- il 100% per i giorni successivi e fino al 180esimo.
Part time
Periodo di comporto per malattia: In caso di malattia, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionato sulla base delle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso di:
- 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l' arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall' ultimo evento di malattia;
- 180 giorni di calendario nell' arco di 36 mesi in caso di malattia per sommatoria;
- 720 giorni di calendario nell' arco di 48 mesi per le malattie di particolari gravità, comprovate da certificazione medico-sanitaria.
Periodo di comporto per infortunio: In caso di infortunio, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionata in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nell' arco di 180 giorni.
Lavoro supplementare: le ore supplementari sono compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
Lavoro straordinario: Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni previste per i lavoratori full time.
Clausole elastiche e flessibili: le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l' inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole che possono prevedere:
a. Clausola flessibile: la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. Clausola elastica: la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell' intera prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell' intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare.
EDR (omesso versamento assistenza sanitaria integrativa)
L'azienda che ometta il versamento delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.