SCADENZA — mar 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 06/06/2023
Il Contratto Aziendale di Lavoro dell'08.03.2023 ha apportato modifiche ai seguenti istituti:
Turnisti a 18 turni settimanali: Nel caso di adozione della struttura e articolazione di utilizzo degli impianti a 18 turni produttivi settimanali o "a ciclo produttivo continuo" oltre i 18 turni settimanali, ai lavoratori direttamente connessi a tali organizzazioni del lavoro è corrisposto un elemento retributivo specifico denominato "elemento specifico competitività ciclo continuo" pari a:
- 25 euro lordi per ogni turno dalle ore 22.00 del sabato alle ore 6.00 della domenica effettivamente e interamente lavorato;
- 25 euro lordi per ogni turno dalle ore 22.00 della domenica alle ore 6.00 del lunedi effettivamente e interamente lavorato;
- 40 euro lordi per ogni turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle ore 22.00 della domenica effettivamente e interamente lavorato.
I suddetti importi sono comprensivi di tutti gli istituti legali e/o contrattuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, festività, tredicesima mensilità, maggiorazioni corrisposte a fronte di prestazioni per lavoro straordinario, notturno e/o festivo con o senza riposo compensativo ecc. e pertanto detti importi non saranno considerati ai fini del calcolo del trattamento economico relativo a tutti tali istituti, fatto salvo soltanto l'inserimento nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Qualora l'attività aziendale, in tutto o in parte, si dovesse realizzare con l'utilizzo degli impianti per 24 ore giornaliere e 6 o 7 giorni la settimana, con schemi di turnazione articolati strutturalmente a 18 turni settimanali o "a ciclo continuo" oltre i 18 turni, a regime ordinario e ferma la durata media dell'orario individuale contrattuale, l’attività lavorativa sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno, dal lunedì al sabato e turni di 8 ore la domenica, ciascuno a rotazione e con riposi individuali settimanali a scorrimento.
Al fine di mantenere la migliore efficienza e sicurezza degli impianti, nel caso di orario che preveda l'utilizzo degli impianti per 20 o 21 turni settimanali, potranno essere programmate delle fermate coincidenti con uno dei turni della domenica e la relativa copertura retributiva sarà effettuata con permessi annui retribuiti a fruizione collettiva.
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente entro i dodici mesi successivi.
Quando il recupero avviene nelle giornate di sabato, nei giorni di riposo individuale o in altri turni, spetta un'indennità onnicomprensiva di € 27,50 lordi rapportata a otto ore di lavoro.
Il Premio di risultato è corrisposto, per quanto di spettanza, in un'unica soluzione alla fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, dopo aver consuntivato i risultati degli indicatori necessari per la sua valorizzazione.
Il Premio di risultato viene erogato, per i ratei mensili di spettanza, ai lavoratori in forza al 30 dicembre dell'anno di riferimento; il rateo mensile è considerato maturato ai relativi fini quando i periodi di servizio utile siano uguali o superiori alla metà dei giorni lavorativi del singolo mese.
Ai fini della valorizzazione del Premio di risultato viene utilizzata la retribuzione base annua lorda delle aree professionali dell'anno di riferimento.
Per il riconoscimento del Premio di risultato sono utili i periodi di assenza con trattamento economico, conseguente alla corresponsione di retribuzione o di indennità previdenziali e assistenziali a carico degli specifici Istituti.
Il Premio di risultato non matura per i periodi assistititi dalla CIG.
Gli importi del Premio di risultato sono definiti in senso onnicomprensivo, e pertanto sono comprensivi di tutti gli istituti legali e/o contrattuali e sono da escludere dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La disciplina sul premio di risultato non si applica al Gruppo Ferrari.
Conto Welfare: i lavoratori che abbiano titolo per percepire il Premio di risultato potranno chiedere la corresponsione nella forma di beni e servizi del "paniere welfare" anche dell'intero valore di tale emolumento o di una quota dello stesso nella misura alternativa di euro 300 o 600.
Il conseguente ammontare individualmente spettante sarà inoltre incrementato attraverso un ulteriore apporto a carico dell'azienda pari al 10% del valore dei beni e servizi welfare fruiti dal singolo dipendente, erogabile esclusivamente sotto forma di beni e servizi welfare.
L'Azienda considererà utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la parte di incentivo di produttività corrisposta attraverso beni e servizi.
Per l'anno 2023 saranno erogati due importi forfetari una tantum lordi ciascuno di euro 200, il primo con la retribuzione del mese di aprile e il secondo con quella del mese di luglio, a tutti i dipendenti, in forza alla data della sottoscrizione del presente Contratto Collettivo e al momento dell'erogazione, delle società dei Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari che applicano il CCSL, fatta eccezione per i dipendenti delle unità produttive/organizzative la cui attività è cessata con ricorso a un ammortizzatore sociale straordinario.
I suddetti importi forfetari sono stati definiti dalle Parti in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, e pertanto tali importi sono comprensivi di tutti gli istituti legali e/o contrattuali.