SCADENZA — apr 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 20/12/2024
A favore dei soli lavoratori in forza al 20.02.2023, è stabilita l’erogazione in di un importo lordo a titolo di una tantum.
Tale importo verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2022 - febbraio 2023.
Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, le aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto.
Rientrano nel computo, a titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Al personale assunto a tempo parziale, tali importi spettano con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti sarà utile considerare il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.
Tali importi non sono utili a fini del computo di alcun istituto contrattuale o del TFR e potranno essere assoggettati a tassazione separata.
Gli importi a titolo di una tantum sono parametri al livello di inquadramento e definiti dalla tabella a seguire:...