SCADENZA — apr 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 05/04/2023
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 28/03/2023, sono stati modificati i seguenti istituti contrattuali:
Flessibilità tempestiva
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva di cui alla procedura a) e b), il monte ore complessivo non potrà superare le 72 ore su base annua.
a. Procedura con preavviso di 5 giorni: È possibile utilizzare fino ad un massimo di 32 ore, in regime di flessibilità tempestiva, delle 96 previste nell’arco dell’anno.
b. Procedura con preavviso di 48 ore: è possibile utilizzare fino ad un massimo di 40 ore, in regime di flessibilità tempestiva, delle 96 previste nell'arco dell'anno, esaurendo la procedura prevista in 48 ore, al termine delle quali la flessibilità diventa operativa.
Lavoro stagionale
Durata: è consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali di durata complessiva non superiore a otto mesi, tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, nell'arco dell'anno.
Le parti potranno prevedere ulteriori 15 giorni rispetto al periodo di cui sopra per esigenze dovute alla cadenza delle festività in particolari periodi di calendario
Part time
Lavoro supplementare: Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata nella misura del 15% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.
Clausole elastiche: è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa e clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa. A fronte di ciascuna delle clausole sopra indicate, la cui attivazione dovrà avvenire con due giorni di preavviso, l'impresa corrisponderà una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Maternità e paternità
Astensione obbligatoria padre: il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi.
Le parti, al fine di incentivare la condivisione delle responsabilità familiari, introducono il diritto autonomo del padre, entro i primi cinque mesi di vita del figlio, ad un giorno di astensione lavorativa per il quale riceverà un'indennitàpari al 100% della retribuzione.
Inoltre, nei medesimi cinque mesi, il padre potrà usufruire di ulteriori due giorni in sostituzione della madre in astensione obbligatoria di maternità.
Somministrazione
Limiti numerici: La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell'arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Fermo restando il limite complessivo tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione pari al 35% calcolato come media annua, riferita all'anno solare precedente l'assunzione, la percentuale del 10% prevista sopra potrà essere incrementata fino ad un massimo del 20% per le seguenti esigenze:
a) costituzione di imprese start-up per un periodo non superiore a 12 mesi;
b) in funzione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza nazionale e territoriale con durata da definirsi a livello aziendale;
c) subentro in un nuovo appalto per un periodo non superiore a 12 mesi.