SCADENZA — mag 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 16/06/2023
Si riportano di seguito le modifiche apportate ai seguenti istituti dall'accordo integrativo 28/04/2023
Apprendistato - Trattamento economico
Il trattamento economico per gli apprendisti consisterà in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto all'art. 68 del CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni:
- per contratti di durata fino a 12 mesi per le qualifiche dal liv. 1 a 5:
> dal 1° al 6° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
> dal 7° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
- per contratti di durata fino a 32 mesi per le qualifiche di cui ai liv. Da 6 al 10:
> dal 1° al 28° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
> dal 29° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da consentire.
Malattia - Trattamento economico
Con riferimento ai primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1° al 4° compreso, per ciascuno anno di calendario, il datore di lavoro garantirà al lavoratore un indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi:
a) ricovero ospedaliero, comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi;
b) day-hospital;
c) emodialisi;
d) patologie gravi di natura cardiovascolare e cerebrale;
e) patologie oncologiche;
f) sclerosi multipla o progressiva;
g) Patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche.
h) periodo di assenza trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in ipotesi di infezione da Covid-19; fatto salvo differente inquadramento o regolamentazione della fattispecie da parte di disposizioni di legge, regolamento o determinazioni dell'Ente previdenziale competente;
i) eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 5 giorni.
Ad eccezione ed in assenza delle ipotesi che precedono: a) il datore di lavoro corrisponderà ai dipendenti un'indennità, per carenza, pari al 90% della retribuzione giornaliera, con riferimento al primo evento morboso di ciascun anno di Calendario: ed un'indennità, per carenza, pari al 75% della retribuzione giornaliera con riferimento al secondo evento morboso di ciascun anno di calendario; c) alcuna indennità, per carenza, sarà corrisposta dal 3° evento in poi.
Il datore di lavoro corrisponderà altresì al dipendente:
- dal 4° al 20° giorno, un integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS, sino al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera;
- dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto del CCNL, un’integrazione dell’indennità posta carico dell’INPS sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera
Nessuna indennità per carenza o integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS sarà riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario:
- ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc,), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, il tutto ove debitamente e adeguatamente certificato nello specifico;
- nelle ipotesi in cui, a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;
- ove l’assenza sia ritenuta ingiustificata all’esito di regolare esperimento della procedura disciplinare
- nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia.
Indennità infermiere
Con riferimento al solo personale con qualifica e mansioni di infermiere, è riconosciuta un indennità professionale mensile, per soli 12 mesi annui, pari ad Euro 155,00, da ritenersi assorbita ed assorbìbile, fino a concorrenza, in ipotesi di eccedenza del trattamento retributivo individuale del personale interessato.