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 SCADENZA — 01/05/2023

Penne, Matite, Spazzole, Pennelli - Industria: Aggiornamento istituti contrattuali

Penne, Matite, Spazzole, Pennelli - Industria: Aggiornamento istituti contrattuali

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 09/05/2023

L'ipotesi di accordo 03/05/2023 ha modificato i seguenti istituti contrattuali, con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione dell'Accordo:

BANCA ORE:

Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 24 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.

Ciascun lavoratore con contratto a part-time potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime 12 ore annue di lavoro supplementare.

Confluiranno nella banca delle ore individuale le giornate di permesso per le quattro ex festività. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.

PART TIME:

Lavoro supplementare: In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano i settori è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore.

Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 26% per comprendervi l'incidenza ed i riflessi degli istituti indiretti e differiti.

Clausole elastiche: è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 18%.

Il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell'orario contrattuale.

PERIODO DI PROVA:

Classificazione

Periodo di prova

1° livello

20 giorni

2° livello

2 mesi

3° e 3°S livello

3 mesi

4° e 4°S livello

3,5 mesi

5° livello

4,5 mesi

6°e 7° livello

6 mesi

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO:

Operai: Il termine di preavviso è per ciascuna parte di due settimane.

Per gli operai di 4°, 4°S e 5° livello il termine di preavviso o di dimissioni è di 1 mese.

Intermedi:

Anni di servizio

6° livello

4° S e 5° livello

Fino a 5 anni

2 mesi

1 mese

Oltre i 5 anni

3 mesi

2 mesi

Impiegati

Anni di servizio

7° livello

5° e 6° livello

Altri livelli

Fino a 5 anni

4 mesi

2 mesi

1 mese

Oltre i 5 anni

4 mesi

3 mesi

2 mesi

 


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