QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/06/2023
Elettrici: Elemento perequativo (Attività di efficienza energetica)
Di Redazione SIA
Pubblicata il 27/04/2023
Per le Attività di efficienza energetica di cui alla lettera E) e attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti di cui alla lettera F)nelle aziende che sono prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato, viene corrisposta ai lavoratori che non percepiscano altri trattamenti economici collettivi assimilabili a tale istituto, a titolo perequativo, l'importo annuo prò capite di 485 euro, con la retribuzione del mese di giugno ai lavoratori in forza nel mese, a condizione l'azienda non versi in situazioni di comprovata difficoltà economico-finanziaria o produttiva.
Tale importo, riferibile al periodo che va da gennaio a dicembre dell'anno precedente, è calcolato in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a 12) computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, "l'elemento perequativo" sarà corrisposto - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di riduzione. Nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo sopra considerato "l'elemento perequativo" sarà corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione.
L'elemento perequativo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.