SCADENZA — giu 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/06/2023
Ai sensi del Ccnl 26.11.2016, ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad € 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.
Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.