SCADENZA — giu 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/06/2023
Ai sensi del CCNL 22.07.2016, le imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano sottoscritto le apposite intese modificative, erogheranno ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, ai quali non sia nemmeno stato riconosciuto, nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre), un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal C.C.N.L. (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), un elemento retributivo annuo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L..
L'elemento retributivo annuo è corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.