SCADENZA — giu 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/06/2023
A decorrere dal 2022, nelle aziende prive di contrattazione integrativa sul premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) è prevista l'erogazione, con la retribuzione di giugno, di un elemento perequativo pari a € 250,00 annui, onnicomprensivo e non incidente sul tfr, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.
L'elemento perequativo è di competenza dell'anno di erogazione.
Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, l'importo sarà erogato con la liquidazione delle competenze.