SCADENZA — lug 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 31/07/2023
L'accordo di rinnovo 18/07/2023 ha introdotto le seguenti modifiche contrattuali:
Lavoro domenicale: Al personale turnista che effettui nel corso della domenica una prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore viene corrisposto un importo pari a € 10,00.
Detta indennità sarà corrisposta anche in caso di godimento di ferie coincidenti con la prestazione programmata di domenica, e non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Resta altresì ferma la corresponsione di detta indennità per il lavoro prestato nella giornata di domenica dal personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni.
Malattia: Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 365 giorni e corresponsione dell'intera retribuzione per 183 giorni e del 75% di essa per altri 182 giorni;
- per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 426 giorni e corresponsione dell'intera retribuzione per 213 giorni e del 75% di essa per altri 213 giorni.
Ai lavoratori che comunicheranno, anche per il tramite del medico competente, di essere affetti dalle patologie dalle patologie di cui all’articolo 2, primo comma, lettera "d", punti 1,2 e 3 del Decreto 21/7/2000, n. 278, sarà corrisposta l’intera retribuzione per i periodi interi di cui sopra.
Per gli eventi morbosi di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 278/2000, debitamente certificati dalla struttura pubblica, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Ai fini del trattamento retributivo verrà corrisposta l’intera retribuzione per 365 giorni consecutivi.
Superati tali periodi il rapporto di lavoro viene sospeso a tutti gli effetti di legge e di contratto.
Scatti di anzianità - Personale a tempo determinato: In caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine, si terrà conto complessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso la stessa azienda e per lo svolgimento di mansioni equivalenti, purchè non interrotti da periodi di lavoro non superiori a 24 mesi, ai fini dell'applicazione della disciplina degli aumenti per anzianità.