SCADENZA — lug 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 05/09/2023
Il CCNL 20.07.2023 ha modificato e integrato i seguenti istituti:
Quattordicesima e Premio di Risultato
Il premio di risultato è sostitutivo della quattordicesima mensilità.
La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, deve essere erogata in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di Luglio e l'ammontare lordo sarà pari alla retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno). La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo sindacale.
Part time
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Tipologie: Le parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro può essere di tipo:
- orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all'orario normale giornaliero;
- verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.
Passaggio da rapporto part-time a tempo pieno e viceversa: nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensile relativi a tutti gli istituti legali e contrattuali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi; salvo che non sia stata adottata la retribuzione globalizzata, comprendenti l'incidenza di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione della premialità e del welfare aziendale, forfettizzata al 30%
Clausole elastiche: l'orario di lavoro può essere modificato in aumento della durata della prestazione, rispetto a quella contrattualmente stabilita, entro il limite massimo del 35% della prestazione lavorativa annua concordata, nei rapporti di part-time verticale o misto.
Clausole flessibili: la collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita; le ore di lavoro ordinarie, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 2% da calcolare sulla quota di retribuzione, in tutte e tre le tipologie di contratto part-time.
Lavoro supplementare: è consentita la prestazione di lavoro supplementare, risultante da accordo sottoscritto dal lavoratore, fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro con la compensazione, salvo condizioni di miglior favore, della maggiorazione forfettaria del 15%.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli |
Periodo di prova |
Quadro A |
(180) giorni |
Quadro B |
(160) giorni |
Livello I |
(100) giorni |
Livello II |
(80) giorni |
Livello III |
(60) giorni |
Livello IV |
(40) giorni |
Livello V |
(30) giorni |
Livello VI |
(30) giorni |
In caso di rapporto a tempo determinato, il periodo di prova dovrà essere riproporzionato alla durata.
Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore; le Parti concordano di considerare neutro detto periodo di sospensione potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
Non è assoggettabile ad un nuovo periodo di prova il lavoratore dipendente che viene riassunto entro due anni, con la medesima qualifica, presso la stessa associazione ove abbia già prestato servizio e superato il periodo di prova.
Permessi retribuiti
Ai lavoratore dipendente potranno essere concessi un totale di permessi retribuiti all'anno pari complessivamente a per 32 (trentadue) ore.
Per i lavoratori ad orario ridotto le stesse saranno riproporzionate alle ore effettuate.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono nella Banca Ore Formazione, e devono essere utilizzati per lo svolgimento della formazione professionale (aggiornamento, qualificazione e riqualificazione) entro i 12 mesi successivi. È possibile monetizzare i permessi maturati solo alla fine del periodo in cui sono confluiti nella Banca Ore Formazione, pagati con la normale retribuzione attualizzata.
Il lavoratore ha diritto ad ulteriori 16 ore di permessi retribuiti all'anno per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili sia su base giornaliera che oraria, da comprovare attraverso idonea certificazione medica; tali permessi non sono né monetizzabili né cumulabili in caso di mancata fruizione e non possono essere tradotti in Banca ore Formazione.