SCADENZA — set 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 18/10/2023
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali;
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consenta il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota orario di retribuzione:
- lavoro festivo: 40%;
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 5 antimeridiane; per gli istituti che svolgono corsi serali protraentisi oltre le ore 22.00, sono considerate notturne le ore a partire dall'ora in cui terminano usualmente le lezioni.
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota orario di retribuzione:
- lavoro notturno 25%;
Per ciascuna ora di lavoro straordinario viene corrisposta la seguente maggiorazione:
- Feriale diurno con una maggiorazione del 25%
- Feriale notturno con una maggiorazione del 45%
- Festivo diurno con una maggiorazione del 50%
- Festivo notturno con una maggiorazione del 65%
Per il personale non docente area I, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.