SCADENZA — set 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 03/04/2024
Nel caso di licenziamento o dimissioni ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso minimo secondo il seguente schema
A) fino a 5 anni di servizio compiuti:
VII e Vili livello |
4 mesi di calendario |
V e VI livello | 90 giorni di calendario |
III e IV livello | 90 giorni di calendario |
I e II livello | 30 giorni di calendario |
B) oltre i 5 anni e fino a 10 anni dis ervizio compiuti:
VII e Vili livello |
150 giorni di calendario |
V e VI livello | 120 giorni di calendario |
III e IV livello | 90 giorni di calendario |
I e II livello | 45 giorni di calendario |
C) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
VII e Vili livello |
180 giorni di calendario |
V e VI livello | 150 giorni di calendario |
III e IV livello | 120 giorni di calendario |
I e II livello | 60 giorni di calendario |
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, non computabile nell'anzianità ai fini del trattamento di fine rapporto.