SCADENZA — set 2023
Di Redazione SIA
Pubblicata il 18/10/2023
Retribuzione Progressiva d'Accesso (RPA)
Può essere attribuita una retribuzione pari al 75% rispetto al livello ordinario di inquadramento vigente, con una dinamica di accostamento alla retribuzione tabellare contrattuale, ai lavoratori assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato diverso dal contratto di apprendistato, presso:
- Enti Accreditati presso le Regioni per la Formazione Professionale per i lavoratori o disoccupati;
- Enti Accreditati che gestiscono corsi di istruzione e Formazione Professionale (leFP) percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Superiore (leFTS);
- Enti che gestiscono Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Di seguito le progressioni retributive distinte per aree:
- Aree I Amministrativa Tecnico Ausiliari livelli I - II - III e IV;
- Area II Istruzione, Formazione ed Educazione livelli II - III e IV.
Il 75% rispetto al livello ordinario di inquadramento vigente, con una dinamica di accostamento alla retribuzione tabellare contrattuale, così determinata: 80% del tabellare vigente a partire dal secondo anno; 90% a partire dal terzo anno; retribuzione piena vigente dal quarto anno.
- Area Istruzione e Formazione livello V e VI
Il 60% rispetto al livello ordinario di inquadramento vigente, con una dinamica di accostamento alla retribuzione tabellare contrattuale, cosi determinata: 70% del tabellare vigente a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo anno; retribuzione piena vigente dal quarto anno.
La contrattazione regionale può determinare una diversa scansione temporale della dinamica di accostamento, fermo restando che, in ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.
Nell'ottica di favorire l'integrazione professionale dei lavoratori neo-assunti, gli Enti si impegnano a fornire loro una specifica formazione, all'interno dell'orario di lavoro della durata minima di 120 ore nel triennio, secondo un piano formativo individualizzato che sarà consegnato all'interessato entro 30 giorni dalla data dell'assunzione.
Retribuzioni Primo Ingresso
Sono previste retribuzioni ridotte ai lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, non prorogabile e non rinnovabile, da adibire allo svolgimento di mansioni riconducibili ai profili professionali di cui ai livelli I - II e III e se il lavoratore è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, punti 18 e 19:
- per i primi 6 mesi, una retribuzione di primo ingresso ridotta del 15%;
- per i successivi 6 mesi, una retribuzione di primo ingresso ridotta del 10% rispetto al livello ordinario di inquadramento.
La medesima retribuzione di primo ingresso è consentita anche nel caso di assunzione a tempo determinato di soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il trattamento economico ridotto del 10% sarà esteso per un ulteriore periodo di 6 mesi.