SCADENZA — gen 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 06/06/2024
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello di inquadramento |
Durata |
Quadri, 1° e 2° |
130 |
3°, 4° e 5° |
90 |
6° |
40 |
7° |
35 |
8° |
30 |
Durata massima periodo di prova per il settore panificazione:
Livello di inquadramento |
Durata |
1° e 2° |
90 |
3A e 3B |
60 |
4° |
45 |
5° e 6° |
30 |
I giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il periodo di prova convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata effettiva inferiore al 25% della durata prevista.
Soltanto per i Quadri e per i lavoratori inquadrati al Primo livello il periodo di prova deve essere computato in giorni di calendario e non di lavoro effettivo.
Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le Parti, senza preavviso, con diritto al T.F.R., ai ratei di tredicesima e premio presenza e all'indennità sostitutiva delle ferie.