SCADENZA — gen 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 09/01/2024
Si riportano di seguito i principali istituti innovati dall'ipotesi di accordo 12/12/2023
Campo di applicazione: Il contratto collettivo nazionale si applica ai lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari e ai lavoratori dipendenti delle società di capitali partecipate dai Consorzi agrari ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410
Indennità di cassa: € 55,00
Indennità di funzione quadri: € 335,50.
Indennità di funzione 1° e 2° livello:
- 1° livello € 192,50
- 2° livello € 115,50
Indennità di laurea:
Al personale in possesso di laurea verrà riconosciuta una indennità in misura corrispondente all'importo di un aumento periodico riferito al livello di inquadramento.
L’indennità di laurea viene riconosciuta anche ai lavoratori in possesso di laurea triennale nella misura del 60% di quella sopra prevista.
Lavoro a tempo determinato
Qualora il rapporto a termine a seguito di proroghe o rinnovi superi una durata di 24 mesi, indipendentemente dalle eventuali interruzioni intervenute per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Lavoro stagionale
Potrà essere assunto personale con contratto di lavoro stagionale per le seguenti attività:
[...]
j) lavorazioni stagionali in campo nell’ambito di progetti sperimentali di ricerca e sviluppo promossi dai Consorzi Agrari o dalle società di capitali da essi partecipate dai Consorzi agrari ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410.
Per le attività stagionali non trova applicazione la disposizione che limita a 24 mesi i contratti a termine stipulati con i lavoratori stagionali, che abbiano diritto di precedenza.