SCADENZA — gen 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 30/11/2023
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari a 500 euro.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre soluzioni:
- la prima pari a 150 euro con la retribuzione del mese di gennaio 2024,
- la seconda pari a 150 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024,
- la terza pari a 200 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo dell'una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2023.
L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.