SCADENZA — gen 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/03/2024
Quattordicesima mensilità
In un'ottica di omogeneizzazione del criterio di suddivisione mensile della retribuzione annua lorda, le Parti convengono di introdurre la quattordicesima mensilità anche per gli Operatori di Sicurezza. Conseguentemente, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2024, l'art. 26 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 - Mensilità supplementari (13ma e 14ma)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 della presente sezione.
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 della presente sezione.
La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1° gennaio - 31 dicembre e la 14ma al periodo annuale 1° luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti ...