SCADENZA — ott 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 25/09/2024
Ai dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi (incluso stagionali), in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici oltre a quanto spettante dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 150 lordi a titolo di "Elemento di garanzia retributiva" ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di ottobre ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.