SCADENZA — mar 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 29/02/2024
Nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, ai lavoratori che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente c.c.n.l., altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, spetta:
a) ai lavoratori in forza nel mese di marzo: un compenso retributivo aziendale pari ad € 150,00 con la retribuzione di marzo di ogni anno, in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente; sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico azienda;
b) ai lavoratori che cessino dal servizio nel corso dell'anno solare: quanto previsto dalla precedente lett. a), unitamente alle competenze di fine rapporto, ricorrendone le condizioni nonché, per l'anno solare in corso, i ratei mensili dell'importo annuo procapite di € 150,00 in proporzione ai mesi in forza all'azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda.
Le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate.
Computabilità: Il compenso non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale
Part time: Il compenso è proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale in relazione alla durata della prestazione.
Assenza per malattie: Le misure degli importi individuali dell'EGR sono ridotte o incrementate per effetto di quanto previsto in relazione agli eventi di malattia ripetuti.