SCADENZA — mar 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 12/06/2024
Si riportano di seguito le principali innovazioni apportate dal CCNL 27.02.2024:
Banca ore
Il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, a loro versamento in banca ore.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare il 10% della forza occupata (5% per il sabato o il giorno di maggiore intensità lavorativa).
Per le unità produttive sotto i 30 dipendenti il diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale.
I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore, con preavviso scritto di 5 giorni.
Dalla fruizione sono esclusi i mesi di luglio, agosto e dicembre.
Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedente...