SCADENZA — mar 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 06/05/2025
Il CCNL 16.02.2024 ha modificato i seguenti istituti:
Part time
Clausole elastiche
I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica con diversa collocazione della prestazione lavorativa, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica con una variazione in aumento della sua durata, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura prevista dal lavoro supplementare.
Lavoro supplementare
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