SCADENZA — mar 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 20/03/2024
L'Ipotesi di accordo 16.02.2024 ha modificato i seguenti istituti:
Part time
Clausole elastiche
I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica con diversa collocazione della prestazione lavorativa, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica con una variazione in aumento della sua durata, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura prevista dal lavoro supplementare.
Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione. Fatto salvo l'utilizzo dell'istituto della banca ore. Tale maggiorazione, non rientra nella retribuzione ed esclude il computo della su ogni Istituto retributivo differito, compreso il Trattamento di fine rapporto.
Lavoro straordinario
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, qualora venga superato l'orario di lavoro settimanale di 40 ore. Per il lavoro straordinario svolto si applicano le maggiorazioni retributive previste per i qualificati.
Riproporzionamento
Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Quota giornaliera e oraria della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26. Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.
Festività
In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.
Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Il numero delle ore di riduzione dell'orario annuo si determina utilizzando i criteri del riproporzionamento (v. sopra).
Ferie
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali commisurato alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi (22 giorni in caso di "settimana corta"), fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal Lunedi al Sabato agli effetti del computo delle ferie.
Periodo di prova - Periodo di comporto - Termini di preavviso
Il periodo di prova, di comporto ed i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale, hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dalla articolazione della prestazione lavorativa. I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello |
Giorni |
Quadri e I Livello |
180 giorni di calendario |
II, III Super e III Livello |
120 giorni di calendario |
IV Super e IV Livello |
90 giorni di calendario |
V Livello |
60 giorni di calendario |
Qualora il rapporto di lavoro sia stipulato a termine e per una durata inizialmente stabilita inferiore a 10 mesi la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello |
Giorni |
Quadri e I Livello |
60 giorni di calendario |
II, III Super e III Livello |
40 giorni di calendario |
IV Super e IV Livello |
30 giorni di calendario |
V Livello |
20 giorni di calendario |
Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi la durata massima del periodo di prova è ridotta alla metà rispetto ai periodi indicati al comma precedente.
Il periodo di prova è sospeso, per la relativa durata, qualora intervengano eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori nonché in tutti gli altri casi di congedo o assenze disciplinati dal presente CCNL in cui non sia prevista una prestazione lavorativa. Non sospendono il periodo di prova solamente i periodi di ferie, i permessi retribuiti, nonché le ex festività.
Permessi per riduzione di orario
A) Lavoratori con orario di lavoro distribuito su 5 gg. (v. "Orario di lavoro"):
La riduzione dell'orario di lavoro nel caso di orario su 5 giorni è di 40 ore annue, usufruibili attraverso permessi retribuiti di 8 o 4 ore, in periodi da concordare col datore di lavoro.
B) Lavoratori con orario di lavoro distribuito su 6 gg. (v. "Orario di lavoro"):
La riduzione dell'orario di lavoro nel caso di orario su 6 giorni è di 66 ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di giornata intera o mezza giornata, in periodi da concordare col datore di lavoro.
N.B.: Disciplina valida limitatamente alla vigenza contrattuale
Limitatamente alla vigenza contrattuale ai lavoratori che saranno assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto i permessi di cui alle lettere A e B maturano nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al trentaseiesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.
Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego, i permessi di cui alle lettere A e B saranno maturati nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all'assunzione e nella misura dei 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Livelli |
Giorni di calendario |
Quadri e 1° |
60 |
2° e 3° |
30 |
4° e 5° |
20 |
6° |
15 |
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Livelli |
Giorni di calendario |
Quadri e 1° |
90 |
2° e 3° |
45 |
4° e 5° |
30 |
6° |
20 |
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Livelli |
Giorni di calendario |
Quadri e 1° |
120 |
2° e 3° |
60 |
4° e 5° |
45 |
6° |
20 |
Retribuzione - Elemento distinto della retribuzione (Aziende non aderenti agli enti bilaterali)
In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 43 corrisposto per 14 mensilità.
Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il suddetto importo non è riproporzionabile.
Trasferimento
I trasferimenti del lavoratore ad altro luogo di lavoro che avranno come conseguenza anche il cambio di residenza del lavoratore danno diritto alle seguenti indennità:
1. Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (sostenute per sé e per ciascun convivente a carico, componente il nucleo famigliare, se lavoratore capo famiglia).
2. Il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio.
3. Il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi.
4. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, se lavoratore capo famiglia anche per sé e per ciascun convivente a carico (v. infra "Trasferta"). Tale diaria è ridotta a tre quinti, per i figli conviventi a carico.
Le diarie o rimborsi saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Trasferta
Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione fuori dal comune della propria residenza e dalla sede di lavoro stabilita. In tale caso al personale compete:
1) Il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio.
2) Il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio.
3) Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro.
4) Una diaria di euro 15 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di euro 30 giornaliere per missioni eccedenti la giornata.
Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (pari rispettivamente a 13,50 Euro e 27,00 Euro giornaliere).
Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3).