SCADENZA — apr 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 29/02/2024
Il valore teorico complessivo del Premio di Risultato è pari a 1.579,27 € lordi riferiti al livello 4.
L'Azienda procederà all'erogazione del Premio di Risultato solo ed esclusivamente a condizione che venga raggiunto nel bilancio del Gruppo Rai un valore positivo, inclusi i costi dei premi di risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, della specifica voce Risultato dell’esercizio del prospetto di Conto economico consolidato.
Il premio di risultato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso.
Per gli anni 2019 - 2021, e 2024 il "premio di produzione" annuo verrà erogato con le competenze del mese di aprile.
Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento, con le competenze del mese di ottobre o, comunque, con la prima busta paga utile, verrà erogata una somma massima di euro 1.579,27 € lordi riferiti al livello 4; la misura individuale per i singoli lavoratori verrà determinata riproporzionando tale somma massima per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Il periodo annuo preso in considerazione è dal 10 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’importo è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati in tale periodo.
La misura individuale del premio - calcolata sulla base del l'importo del premio da considerare ai fini dell'eventuale riproporzionamento - sarà determinata valutando le assenze intervenute nell'anno solare secondo il seguente schema:
- assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo.
- assenze nel mese di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo.
- assenze nel mese superiori ai 3 giorni riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio sarà comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell'anno solare avranno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito per motivi personali, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse, i giorni festivi, il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i riposi orari per allattamento, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione sangue e donazione midollo osseo, le giornate di assenza per infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità almeno pari al 51 % (ON), i periodi di licenza per lutto e per licenza matrimoniale, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per l’adempimento di funzioni presso i seggi elettorali (e i permessi esame ex accordo 27.11.2023).
Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.