SCADENZA — apr 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 29/02/2024
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 25.01.2024 verrà corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo una tantum lordo pari a 200,00 euro per tutti i livelli retributivi erogato con le modalità di cui ai seguenti commi.
L’importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità ed alle scadenze di seguito indicate:
- 100,00 euro con la retribuzione di aprile 2024;
- 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Gli importi di cui al precedente punto, verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2024. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità di servizio i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia stata corrisposta la retribuzione ai sensi di legge e di contratto. Saranno invece computati, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i congedi di maternità e parentali, i periodi di sospensione e riduzione dell’orario di lavoro legati alla fruizione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Gli importi di cui sopra non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con i criteri di proporzionalità.