SCADENZA — mag 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 29/04/2024
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1-1-2021/31-12-2023, ai lavoratori in forza al 03.04.2024, verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 750 euro, da erogare in tre soluzioni:
- la prima pari a 250 euro, con la retribuzione del mese di maggio 2024;
- la seconda pari a 250 euro, con la retribuzione del mese di luglio 2024;
- la terza pari a 250 euro, con la retribuzione del mese di settembre 2024.
Agli apprendisti in forza alla medesima data sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i lavoratori con contratto casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell’una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi ed è escluso dalla base di calcolo del t.f.r.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum", pertanto, potranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza.
In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2024.
L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.