SCADENZA — lug 2024
Di Redazione SIA
Pubblicata il 31/07/2024
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa è tenuto a corrispondere al lavoratore, per quattordici mensilità, un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari a 14,00 euro lordi. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote all'Ente bilaterale è tenuto a corrispondere al lavoratore, per quattordici mensilità, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari allo 0,60% della paga base conglobata, comprensiva della ex indennità di contingenza. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il trattamento di fine rapporto.