SCADENZA — gen 2025
Di Redazione SIA
Pubblicata il 19/02/2025
Il CCNL 21.12.2024 ha apportato le seguenti modifiche ed integrazioni:
Flessibilità oraria
Le Parti concordano sulla possibilità per l'Azienda in relazione a particolari esigenze e con il fine di migliorare il servizio per i consumatori concentrati in flussi di clientela in particolari momenti o periodi dell'anno, di poter aumentare la distribuzione dell'orario complessivo annuale di lavoro. In tale caso, la durata massima della prestazione lavorativa settimanale non può superare le 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 12 mesi. Le ore di straordinario sono ricomprese nella durata massima media mentre i periodi di assenza per ferie o per malattia (a cui sono equiparati i periodi di infortunio o maternità) non devono essere computati nel calcolo dell'orario medio settimanale massimo di 48 ore. Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza legittimo motivo e non potrà uscire dall'azienda se non autorizzato.
Flex-time: La contrattazione territoriale o aziendale può derogare circa la distribuzione dell'orario di lavoro determinata nel presente CCNL e disciplinare diversamente il momento iniziale e finale della prestazione entro una determinata fascia oraria.
Indennità di cassa
COLLEGAMENTI