SCADENZA — gen 2025
Di Redazione SIA
Pubblicata il 30/12/2024
A seguito dell'Ipotesi di accordo del 19.07.2024 sono stati modificati i seguenti istituti:
Periodo di prova:
Per il personale assunto a tempo indeterminato: la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livelli |
Durata |
Quadri e 1º livello |
6 mesi |
2º e 3º livello |
60 giorni |
4º e 5º livello |
45 giorni |
6º e 7º livello |
30 giorni |
Il periodo indicato per i Quadri ed il 1° livello deve essere computato in giorni di calendario.
I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo "determinato": la durata del periodo di prova, che dovrà in ogni caso risultare da atto scritto, sarà calcolato prendendo come riferimento i periodi di prova previsti per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Tali periodi saranno rapportati a 12 mesi ed il risultato di questa frazione sarà moltiplicato per il numero dei mesi della iniziale durata del contratto di lavoro stipulato tra le parti.
Il periodo di prova non potrà mai essere maggiore di quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di pari livello.
Per il personale assunto a tempo determinato "stagionale": la durata del periodo di prova non dovrà superare il limite di 3 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori assunti per periodi fino ad 1 mese e di 6 giorni di lavoro effettivo per periodi superiori ad un mese.
Non sono assoggettati al periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze della medesima azienda in precedenti cicli stagionali.