SCADENZA — ott 2025
Di Redazione SIA
Pubblicata il 13/11/2025
Si riportano di seguito i principali istituti rinnovato con il CCNL 28/10/2025:
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate.
Allo stesso deve essere, altresì, corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 90% della retribuzione oraria.
Lavoro notturno e festivo non in turno
Per il lavoro ordinario notturno o festivo prestato da dipendenti non in turno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 50%. Tale maggiorazione è elevata al 60% nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno.
Malattia: trattamento economico
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo, dall’11° giorno nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni, o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricover...