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 SCADENZA — nov 2025

Portieri e Custodi: Una tantum

Portieri e Custodi: Una tantum

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 04/12/2025

A ristoro del periodo di vacanza contrattuale, durante il quale ha prodotto i suoi effetti il CCNL scaduto il 31.12.2022, ai lavoratori verrà corrisposto un importo economico una tantum secondo quanto indicato, per ciascun profilo professionale, nella tabella E). Gli importi indicati verranno riproporzionati sulla base della permanenza in servizio di ciascun lavoratore nel periodo 01/01/2023 - 31/10/2025 e sulla base dell’orario di lavoro contrattuale tenuto da ciascun lavoratore nello stesso periodo. Detti importi, secondo quanto indicato nella medesima Tabella E), vengono corrisposti ai lavoratori in forza in ciascuna data di scadenza, in n. 3 rate di pari importo, unitamente alla retribuzione dei mesi di novembre 2025, giugno 2026 e giugno 2027. Tali importi non sono utili ai fini del calcolo del TFR e non concorrono alla maturazione di altri istituti contrattuali diretti e/o indiretti.

Ai lavoratori che hanno lavorato nel periodo 01/01/2023 - 31/10/2025 e che cesseranno il proprio rapporto di lavoro a seguito di licenziamento nel periodo 01/11/2025 - 30/06/2027, sarà comunque dovuta l’intera somma a titolo di una tantum di cui alla Tabella E), con eventuale saldo ancora dovuto da liquidarsi unitamente alle competenze tutte di fine rapporto.

Tabella E
Una tantum per vacanza contrattuale 

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