SCADENZA — feb 2025
Di Redazione SIA
Pubblicata il 30/12/2024
Con decorrenza dal mese successivo alla data del 1° gennaio 2025, l'azienda che ometta il versamento delle quote all'assistenza sanitaria integrativa è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 45 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.