SCADENZA — apr 2025
Di Redazione SIA
Pubblicata il 28/02/2025
A ciascun lavoratore in servizio al 06.11.2024 - e anche al personale che sia cessato dal servizio successivamente alla data del 06.11.2024 - è riconosciuta una indennità una tantum pari al:
- Per l'anno 2022: 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità.
- Per l'anno 2023: 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità, detratta l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata da ciascuna azienda.
- Per il periodo 1° gennaio 2024 - 30 novembre 2024: 7% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per dodici mensilità, dedotta l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata dalle aziende.
Le parti convengono che gli importi una tantum saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
- 1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di gennaio 2025;
- 1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di aprile 2025;
- 1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di luglio 2025;