SCADENZA — apr 2025
Di Redazione SIA
Pubblicata il 21/03/2025
A decorrere dal 1° aprile 2025, i commi 4 e 5 dell'Art. 10 - Apprendistato professionalizzante" vengono modificati come di seguito indicato; viene inoltre inserita, alla fine dello stesso art. 10, la norma transitoria di seguito riportata.
"4. Per tutto il periodo dell’apprendistato, i lavoratori sono inquadrati al livello immediatamente inferiore a quello finale di inquadramento.
5. La durata dell’apprendistato è definita in base al livello di inquadramento da conseguire ed al titolo di studi richiesto, nel rispetto delle previsioni contrattuali di ingresso, nonché delle prassi consolidate, secondo il seguente criterio:
Livello finale di inquadramento |
Livello iniziale di inquadramento |
Titolo di studi: laurea magistrale |
Titolo di studi: diploma |
Titolo di studi: scuola media |
COLLEGAMENTINOTIZIE CORRELATE |