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Agenti e Rappresentanti - Commercio: Modifiche istituti contrattuali

Agenti e Rappresentanti - Commercio: Modifiche istituti contrattuali

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 30/06/2025

Indennità meritocratica:

E' prevista la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi, intendendosi per tali l'aumento del fatturato ai sensi dell'art. 14, derivanti dagli affari con tali clienti.

Tale indennità è pari al valore massimo previsto dall'articolo 1751 del codice civile depurato da quanto dovuto a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela quantificato secondo le diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito riportata

Tabella di calcolo della indennità meritocratica:

Durata del rapporto

Percentuale di incremento del fatturato

Percentuale di indennità da applicare al valore residuo del 100% previsto dall'art. 1751 c.c. già depurato dal FIRR e ISC

Fino a 12 mesi

Da 0 a 5%

-

Da 5% a 30%

25%

Da 30% a 60%

30%

Da 60% a 150%

40%

Oltre il 150%

100%

Da 12 a 24 mesi

Fino a 30%

30%

Da 30% a 60%

35%

Da 60% a 150%

40%

Oltre il 150%

100%

Da 24 a 36 mesi

Fino a 30%

35%

Da 30% a 60%

40%

Da 60% a 150%

45%

Oltre 150%

100%

Da 36 a 48 mesi

Fino a 30%

40%

Da 30% a 60%

45%

Da 60% a 150%

50%

Oltre 150%

100%

Da 48 a 60 mesi

Fino a 30%

45%

Da 30% a 60%

50%

Da 60% a 150%

55%

Oltre 150%

100%

Da 60 mesi in avanti

Fino a 30%

50%

Da 30% a 60%

55%

Da 60% a 150%

60%

Oltre 150%

100%

Le Parti concordano, pertanto, che la corresponsione di quanto sopra indicato avvenga entro 60 giorni 6 dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente o in sede sindacale.

All'atto del pagamento verrà redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla Legge n. 533/73, dal D.Lgs. n. 80/98 e dal D.lgs. n. 387/98, da depositarsi successivamente presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio se richiesto.

Preavviso di licenziamento:

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:

a) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario:

- 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto

- 4 mesi dal 4° anno iniziato

- 5 mesi dal 5° anno iniziato

- 6 mesi dal 6° anno iniziato in poi.

b) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario:

- 5 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto

- 6 mesi per gli anni dal 4° iniziato in poi

- 7 mesi dal quinto anno iniziato in poi;

- otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.

Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.

Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.

Indennità suppletiva:

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state ancora interamente corrisposte alla cessazione del rapporto.

Per gli affari conclusi successivamente al 1o gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente :

a) 3% sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;

b) 3,50 % sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis dal quarto al sesto anno compiuto;

c) 4 % sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis negli anni successivi.

L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni dell'agente:

- conseguenti ad invalidità permanente e totale per la quale non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

- dovute ad infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

-dovute ad infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

- successive al conseguimento della pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o Ape ENASARCO e/o INPS;

- per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);

- in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis.

Lavoro a tempo determinato:

Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente

Paternità:

La facoltà per il padre agente di commercio di astenersi dallo svolgimento dell'attività per un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione/affido del figlio/a non rileva ai fini della possibilità per la casa mandante di procedere alla risoluzione del rapporto. Resta inteso che in tale periodo il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto.

 

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