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Studi Revisori legali e tributaristi (Cisal - Anpit):

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  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 30/05/2025

Tenuto conto delle previsioni dell’art. 19 del CCNL previgente, scaduto il 31 Maggio 2024, le Parti concordano il riconoscimento ai Lavoratori della seguente Indennità di Vacanza Contrattuale (importo successiva Colonna 7) maturata nei trascorsi mesi di "settembre 2024 - dicembre 2024", espressa per il tempo pieno.

In caso di periodo di rifermento dell’I.V.C. non integralmente lavorato (es. in caso di assunzione nel corso del mese di ottobre 2024), gli importi Totali di I.V.C. (colonna 7) dovranno essere proporzionati, applicando lo stesso criterio previsto per la tredicesima mensilità. Analogamente, in caso di Tempo Parziale, il Totale dell’I.V.C. da riconoscere dovrà essere proporzionato all’Indice di prestazione ridotta del lavoratore.

Tab. 18) Calcolo dell’I.V.C. arretrate, maturate da settembre 2024 a dicembre 2024

Col 1

Col. 2

Col. 3

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