SCADENZA — gen 2026
Di Redazione SIA
Pubblicata il 28/11/2025
L'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato e determinato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 12.000,00 euro e 18.000,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 12.000,00 e 18.000,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 24.000,00 euro e 36.000,00 euro.
|
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili |
Aliquote |
||
|
Inden... COLLEGAMENTINOTIZIE CORRELATE |