SCADENZA — ott 2026
Di Redazione SIA
Pubblicata il 03/11/2026
Di seguito gli istituti che l'accordo del 25.09.2026 ha integrato e modificato:
Banca ore:
Nell’ambito della contrattazione aziendale o individuale, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nel limite di 250 ore annue.
Una quota pari al 100% del monte ore previsto, possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. Per le ore accantonate verrà riconosciuta la relativa maggiorazione e una ulteriore quota oraria pari al 4%.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi supplementari, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto de...