SCADENZA — ott 2026
Di Redazione SIA
Pubblicata il 09/10/2026
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- 6° e 5° livello: 4 settimane
- 4° livello: 6 settimane
- Dal 3° livello: 7 settimane
Per gli impiegati il periodo di prova è esteso a massimo 3 mesi.
Nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza oppure l'indennità di disoccupazione, è facoltà del datore di lavoro estendere il loro periodo di prova fino ad una durata massima di 3 mesi, a condizione che tra le parti non siano intercorsi precedenti rapporti di lavoro.
Part time: In caso di assunzione a tempo parziale, la durata del periodo di prova è la medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno. Nel part-time verticale la durata del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto dei periodi di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente resa.
Tempo determinato: la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario.