SCADENZA — lug 2026
Di Redazione SIA
Pubblicata il 29/05/2026
Per i lavoratori e le lavoratrici in forza alla data del 30 giugno 2026, l'eventuale differenza con la retribuzione stabilita per la nuova classificazione è conservata in forma di specifica componente della retribuzione, denominata "SCR", non riassorbibile, che costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è utile a ogni fine di Legge e CCNL:
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VECCHIO LIVELLO |
NUOVO LIVELLO |
IMPORTO SCR |
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I- FASCIA Livello I (ex livello A1) |
I- AREA - Livello A |
0,00 |
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I- FASCIA Livello II (ex livello A2) |
I- AREA - Livello A |
24,92 |
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I- FASCIA Livello III (ex livello A3) |
I- AREA - Livello B |
COLLEGAMENTINOTIZIE CORRELATE |