SCADENZA — dic 2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 28/01/2020
Ai sensi del Ccnl 30.11.2016, la retribuzione annua dei Quadri (comprensiva quindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.
Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza sarà corrisposta nel mese di dicembre a titolo di "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo".